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Rigettato il ricorso di Ambrogio Trasporti S.p.A. contro l'Autorità di Regolazione dei Trasporti


Pubblicato il: 2/22/2024

Nel contenzioso, Ambrogio Trasporti S.p.A. è affiancata dal'avvocato Giuliano Berruti.

La società appellante ha impugnato, con il ricorso proposto in primo grado, la nota del 5 agosto 2020 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) ha ritenuto che i terminal di Candiolo e Gallarate, di proprietà della medesima appellante, siano soggetti alle previsioni e agli obblighi stabiliti dall’allegato A della delibera n. 130 del 2019 della medesima Autorità.

Tale allegato A stabilisce obblighi inerenti all’accesso e all’erogazione dei servizi svolti da operatori e proprietari di impianti e, alla misura 3, individua il proprio campo soggettivo di applicazione.

Sulla base della procedura di cui al punto 3.3. sopra riportato, l’odierna appellante aveva comunicato all’Autorità di non rientrare nel campo di applicazione di tale disciplina ritenendo che i propri impianti siano “rientranti nella categoria infrastrutturale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del Dlgs 112/2015, esclusa dall'ambito di applicazione dello stesso Decreto e ricomprendente le infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse (punto 3.2, alleg. A delib. 130/2019 - categoria confermata in Verbale ART P. 8563/2016)”.

Con la nota del 5 agosto 2020 l’Autorità ha rappresentato alla Società di ritenere erronea la dichiarazione dalla medesima presentata in quanto, dalla descrizione delle attività svolte, emerge come la stessa società “espleta movimentazione di merci per conto terzi e non esclusivamente per conto proprio”. Di conseguenza, l’Autorità ha ritenuto che i terminal della odierna appellante debbano essere assoggettati alla disciplina di cui alla delibera n. 130/2019 cit.

La Ambrogio Trasporti è insorta avverso la detta nota del 5 agosto 2020 proponendo ricorso al Tar.

Con la sentenza ora impugnata il Tar dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la delibera n. 130 del 2019, in quanto atto immediatamente lesivo e da cui sorgeva un onere di immediata impugnazione, posto che individuava con precisione i destinatari della regolamentazione ivi dettata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

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