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Accolto l'appello del Comune di Venezia contro Italgas Reti relativo al servizio di distribuzione di gas naturale


Pubblicato il: 2/23/2024

Nel contenzioso, il Comune di Venezia è assistito dagli avvocati Sebastiano Capotorto, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento; Italgas Reti S.p.A. è difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Giuseppe Fuda, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto la società Italgas s.p.a. impugnava la deliberazione consiliare con la quale il Comune di Venezia – ente appaltante per conto dell’ATEM (ambito territoriale minimo) 1, Laguna Veneta, per l'affidamento in concessione, tramite gara, del servizio di distribuzione del gas naturale – prevedeva che, in esito alla gara da esperire, gli impianti e le reti di cui era proprietario fossero ceduti al gestore del servizio subentrante sulla base del loro valore industriale residuo (VIR), per un importo di € 50.508.949,58, anziché del valore corrispondente alla RAB di € 9.607.340,00, accollando il relativo onere all’aggiudicatario.

Un primo bando del 2015, impugnato dalla stessa odierna ricorrente Italgas s.p.a. era già stato annullato con sentenza del TAR Veneto 7 luglio 2017, n. 655, confermata da Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2202.

Rappresentava la ricorrente come la disciplina vigente, nel disporre l’obbligo di esperimento di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, si ponga il problema del valore da attribuire per il riscatto, da parte del gestore entrante, del valore degli impianti del gestore uscente per i quali, a causa dell’anticipazione ex lege della durata delle concessioni, la data di cessazione del servizio non coincida con la data di scadenza naturale della concessione, laddove sul punto nulla preveda il contratto o la concessione.

Ad avviso di Italgas Reti s.p.a., poiché le uniche norme rinvenibili in materia di valorizzazione degli impianti e delle reti di proprietà comunale avrebbero fatto riferimento alla RAB tariffaria (Regulatory Asset Base), ossia al valore preso in considerazione da ARERA per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione (valore normalmente considerevolmente più basso rispetto al VIR), anche la stima del valore di mercato da attribuire ai cespiti da alienare avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di tale parametro.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Venezia eccepiva l’infondatezza del gravame, chiedendone l’annullamento.

Con sentenza 31 agosto 2021, n. 1054, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che “l’inesistenza nell’ordinamento di una norma che espressamente disciplini le modalità di valorizzazione dei cespiti dell’Ente locale nell’ipotesi in cui questi decida di cederli al gestore subentrante in occasione dell’esperimento della gara pubblica” non costituisca “una lacuna dell’ordinamento da colmare in via interpretativa, ma una consapevole scelta del legislatore e delle Autorità regolatorie volta a differenziare il regime applicabile ai beni del gestore privato uscente del servizio in sede di prima applicazione della riforma che ha liberalizzato il settore, dal regime applicabile ai beni di proprietà del Comune”.

Avverso tale decisione il Comune di Venezia interponeva appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto da Italgas Reti s.p.a. Condanna quest’ultima al pagamento, in favore dell’appellante Comune di Venezia, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, per un totale effettivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva a Cpa come per legge.