Rigettato il ricorso di Safety21 S.p.A. per l'aggiudicazione del servizio di notifica dei verbali di contestazioni ai cittadini residenti all'estero del Comune di Milano
Pubblicato il: 2/23/2024
Nel giudizio, Safety21 S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Sica e Mariano Protto; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Cali', Emilio Pregnolato; LaBconsulenze S.r.l. è affiancata dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta.
Con atto ritualmente notificato e depositato Safety21 s.p.a. (d’ora in poi più semplicemente Safety), interpone appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. I, 20 marzo 2023, n. 705, che ha rigettato il ricorso introduttivo ed in parte rigettato ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’odierna appellante avverso la determinazione del dirigente dell’Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano, n. 5737 del 15 luglio 2022, comunicata in data 19 luglio 2022, recante l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di contestazione ai cittadini residenti all’estero, in favore di Euten s.r.l., (di seguito Euten) per un importo complessivo di euro 1.915.880,00 ed avverso i relativi atti presupposti, nonché avverso l’ordinanza adottata in corso di causa, 3 gennaio 2023 n. 57, con la quale era stato rigettato il ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a. per l’accesso ai documenti di gara, sub specie di richiesta di estrazione di copia dell’offerta tecnica in forma non omissata, essendo stato l’accesso consentito dalla stazione appaltante nella sola visione.
La società Safety, seconda classificata nella procedura de qua, ha domandato in prime cure con il ricorso introduttivo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della società Euten, oltre al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del servizio ed il subentro nel contratto, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, ove sottoscritto.
Il giudice di prime cure ha in primo luogo, con ordinanza 3 gennaio 2023 n. 57, rigettato il ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a., diretto ad ottenere copia della documentazione della Euten in forma non omissata, sulla base del rilievo che la norma di cui all’art. 23, comma settimo, del disciplinare di gara, - che consente l’accesso integrale agli atti di gara ivi specificati nella forma della sola visione, previa, richiesta di appuntamento, da concordare con la stazione appaltante, essendo per conto l’accesso sub specie di estrazione di copia subordinato all’oscuramento che il controinteressato, consultato dalla stazione appaltante in merito all’esistenza di segreti industriali o commerciali, ha comunicato di voler apporre ai documenti presentati in gara - sia del tutto legittimo.
Inoltre, con la successiva sentenza 20 marzo 2023, n. 705, il primo giudice ha rigettato il ricorso introduttivo, principiando dalla disamina delle censure volte ad ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria ed in parte dichiarato improcedibili, in parte rigettato ed in parte dichiarato irricevibili le censure di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Avverso tale sentenza ha interposto atto di appello Safety.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna Safety21 S.p.A alla refusione delle spese processuali in favore in favore Comune di Milano e di Labconsulenze S.r.l. già Euten S.r.l., liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore di ciascuna delle controparti, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.