DE Holding Italy vince il contenzioso in materia di imposta di registro
Pubblicato il: 2/9/2024
Nel contenzioso, DE Holding Italy è affiancata dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 10 giugno 2015, n. 3322/22/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore e liquidazione dell’imposta di registro in relazione alla vendita dalla “Sara Lee Branded Apparel Italia S.r.l.” alla “Branded Apparel Italia S.r.l.” per il prezzo convenuto nella somma di € 11.000.000,00, con atto principale del 3 febbraio 2006, e modificato nella somma di € 11.733.920,00, con atto integrativo del 4 ottobre 2007, del ramo aziendale avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di abbigliamento intimo, rideterminandone il valore venale nella misura di € 64.910.000,00 mediante l’attribuzione di un avviamento positivo (goodwill) di € 53.910.000,00 in luogo di quello negativo (badwill) in sede di vendita, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Sara Lee Branded Apparel Italia S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 30 settembre 2013, n. 323/35/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado - che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che il ramo aziendale in questione avesse prodotto perdite negli ultimi tre esercizi per un totale di € 36.000.000,00, per cui l’applicazione del coefficiente di redditività del 9% sui ricavi degli ultimi esercizi da parte dell’amministrazione finanziaria era privo di riscontro nella realtà aziendale.
La D.E. Holding Italy S.r.l. ha resistito con controricorso, invocando il giudicato esterno formatosi nel procedimento vertente in secondo grado tra la “Branded Apparel Italia S.r.l.” e l’Agenzia delle Entrate per l’impugnazione del medesimo atto impositivo.
La “D.E. Holding Italy S.r.l.” ha depositato memoria con istanza di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dell’intero giudizio.