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Accolto l'appello di Biomerieux Italia per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia


Pubblicato il: 2/24/2024

Nella vertenza, Biomerieux Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Boantti; ASST Lecco è difesa dall'avvocato Roberto Invernizzi; Becton Dickinson Italia S.p.A. è assistita dall'avvocato Andrea Stefanelli.

Biomerieux Italia ha impugnato davanti al T.A.R. della Lombardia la lex specialis della “Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per microbiologia” bandita dall’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco (d’ora in avanti anche solo ASST), in relazione al lotto n. 2, deducendo – con il ricorso introduttivo – che alcune prescrizioni impedivano la presentazione dell’offerta e precludevano un confronto concorrenziale, definendo caratteristiche tecniche proprie soltanto di prodotti nella esclusiva disponibilità di una sola azienda.

Nelle more del giudizio di primo grado la stazione appaltante per un verso modificava la lex specialis (il 5 luglio 2022), escludendo dall’oggetto dell’offerta da presentare alcuni dei requisiti di prodotto contestati (eliminando dal lotto 2 la richiesta di flaconi per microbatteri e il parametro C4 delle Regole di valutazione delle offerte); e, per altro verso, in risposta al quesito n. 41 (con il quale con riferimento alla richiesta “Volume dei brodi pari a 5-8 ml” si chiedeva “di confermare che l’indicazione della capacità sia da considerarsi indicativa e non pena esclusione”), precisava che “la ratio dell’indicazione del range di volume dei brodi è evitare forniture con volumi eccessivi o troppo scarsi rispetto alle esigenze d’uso. Le valutazioni eventuali di equivalenza spettano alla Commissione giudicatrice. Volumi lievemente differenti (es. nel range fra 3 e 10 ml) appaiono ammissibili”.

La società bioMérieux proponeva dunque ricorso per motivi aggiunti, deducendo per un verso l’illegittimità delle modifiche apportate – anche mediante la risposta al richiamato quesito n. 41 – alla legge di gara; e, per altro verso, che permanevano prescrizioni viziate.

Tanto che la stessa bioMérieux presentava un’offerta a suo stesso dire incompleta (essendo stata documentata l’impossibilità di approvvigionarsi sul mercato di alcuni degli elementi richiesti), e tuttavia non esclusa dalla gara.

Nelle more dell’aggiudicazione della gara (successivamente disposta in favore del raggruppamento formato da Becton Dickinson e da Thermo Fisher Diagnostic s.p.a., con provvedimento impugnato da bioMérieux davanti al T.A.R. della Lombardia con ricorso rubricato al n. r.g. 1911/2023), con sentenza n. 1897 del 2023 – impugnata nel presente giudizio - il T.A.R. della Lombardia ha dichiarato “in parte inammissibili e in parte improcedibili” il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti rivolti contro la legge di gara.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed i connessi motivi aggiunti, annullando i provvedimenti con essi impugnati, nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco alla rifusione nei confronti di bioMérieux Italia s.p.a. delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge; compensa le spese nei confronti della controinteressata.