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La Cassazione accoglie il ricorso di Scaringi Costruzioni contro AE


Pubblicato il: 2/14/2024

Nella vertenza, Scaringi Costruzioni S.r.l. è affiancata dall'avvocato Egidio Lizza.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla società Scaringi Costruzioni S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contribuente avverso 8 avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Gli atti impositivi venivano elevati nei confronti della società a seguito della contestazione di operazioni di compravendita parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa dichiarato per gli anni di imposta, anche ai fini IVA. Atti impositivi separatamente impugnati investivano anche la società Scaringi Immobiliare S.r.l. e, dagli avvisi emessi nei confronti delle due società, discendevano ulteriori avvisi di accertamento recanti l’imputazione di reddito da partecipazione per gli anni di imposta suddetti nei confronti di Scaringi Gianbattista e Chieti Maddalena, quali soci delle S.r.l. a ristretta base sociale.

Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento penale. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell’azione impositiva. Nel merito, la CTP riteneva che parte contribuente non avesse fornito prova dell’esistenza dei contratti preliminari dai quali desumere che le somme versate dagli acquirenti fossero state corrisposte a titolo di caparra confirmatoria non assoggettabile ad IVA ex art.15 d.P.R. n.633/72 e che, tuttavia, tali importi fossero tutti stati regolarmente contabilizzati al momento della stipula dei contratti definitivi con conseguente assenza di danno erariale. Le sanzioni erano nondimeno ritenute dovute per la mancata emissione delle fatture nell’anno in cui le somme corrispondenti erano state incassate, ed era legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra i soci in presenza di società a ristretta base contabile.

La CTR in via preliminare rigettava l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento per raddoppio del termine decadenziale, nonché di nullità degli avvisi impugnati perché illegittimamente sottoscritti dall’Amministrazione emittente. Nel merito, riteneva utilizzabili i dati acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica e rigettava l’eccezione di nullità degli atti di accertamento nella parte in cui rettificavano i prezzi di compravendita dichiarati nei singoli rogiti in contestazione, ritenendo operante nella fattispecie la presunzione di distribuzione degli utili.

Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso la contribuente, affidato a nove motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso, nei limiti di cui in motivazione, nonché il sesto, assorbiti il settimo e il nono, disattesi i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, a quelli rimasti assorbiti e per le spese.

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