Rigettato il ricorso di Unicalcestruzzi S.p.A. in materia di rimborso di imposta addizionale e accisa
Pubblicato il: 2/15/2024
Nella vertenza, Unicalcestruzzi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimo Fabio.
Con sentenza n. 1800/5/2018, depositata in data 3 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello proposto da Unicalcestruzzi s.p.a. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento di diniego del rimborso richiesto dalla contribuente, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA), dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011.
Osserva la CTR che poiché l’imposta è pagata dal fornitore solo questi è legittimato a chiederne il rimborso; il rapporto tributario si è instaurato tra il fisco e il fornitore e soltanto tra di essi può esistere il rapporto restitutorio.
Avverso la suddetta sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.