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Rigettato il ricorso di AE contro Terex Italia S.r.l.


Pubblicato il: 2/16/2024

Nella vertenza, Terex Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nicola Caso, Giuseppe Marini, Luisa Marrazzo e Gianmarco Tardella.

La TEREX ITALIA S.r.l. Società italiana che svolge l'attività di produzione e commercializzazione di autogrù fuoristrada e di di commercializzazione di autogrù usate, aderente, per il periodo d'imposta 2008, al consolidato fiscale nazionale (in qualità di consolidante), ai sensi degli artt. 117 e ss. del T.U.I.R..

In data 22 dicembre 2004, la capogruppo statunitense Terex Corporation USA (in qualità di cedente del diritto di usufrutto del marchio) e la controllata italiana Terex Italia S.r.l. (in qualità di cessionaria del diritto di usufrutto del marchio) hanno stipulato un contratto, denominato di cessione del diritto di usufrutto del marchio “TEREX”.

Con due distinti contratti stipulati lo stesso 22 dicembre 2004, la Terex Italia S.r.l. ha quindi concesso in licenza d'uso il marchio TEREX, acquisito in usufrutto dalla capogruppo americana, alle proprie controllate italiane Gru Comedil S.p.a. e Terexlift S.r.l., pur mantenendo il diritto di utilizzare essa stessa il medesimo marchio. 

In conseguenza di tali operazioni, Terex Italia S.r.l. ha: pagato alla capogruppo statunitense un corrispettivo di € 8.738.697,00, quale costo di acquisizione del marchio, iscritto, tra le immobilizzazioni immateriali, nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre ed ammortizzato nell'anno 2004 (quota pari a €. 43.071,00) e nei successivi anni per tutto il periodo di durata dell'usufrutto stesso (cinque anni). La quota di ammortamento dedotta nell'anno 2007 (qui in contestazione) è pari a € 1.747.740,00.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla Terex Italia S.r.l. – in virtù della sua duplice veste di consolidante e consolidata- un avviso di accertamento con il quale è stata rettificata - ai fini IRAP - la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, recuperando a tassazione un maggior valore della produzione ai fini Irap, corrispondente alla quota di ammortamento del diritto di usufrutto del marchio riferita all'anno d'imposta 2008, e pertanto accertando una maggiore IRAP ed irrogando la "sanzione amministrativa unica pari a Euro 117.803,75", ma precisando che “tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti, per un totale di Euro 139.273, 13, la sanzione relativa all'anno 20087è pari a Euro 0,00" .

Proposto dalla contribuente ricorso avverso l’avviso in questione, la Commissione tributaria provinciale di Bologna lo ha accolto, annullando l'atto impositivo.

Per la cassazione della decisione della CTR propone ricorso, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate.

La suprema Corte igetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.