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La Cassazione si pronuncia sul ricorso tributario di Eurotire S.r.l.


Pubblicato il: 2/17/2024

Nel contenzioso, Eurotire S.r.l. è assistita dall'avvocato Alessandro Voglino.

La società Eurotire slr ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, censurando la decisione della CTR Lazio n. 6528/39/16, depositata il 27 ottobre 2016, adducendo la nullità della notificazione dell’atto impositivo opposto - avviso notificato il 19.11.2013, di cui la contribuente eccepiva altresì la inesistenza della notificazione - , nonché l’intervenuta decadenza ex art. 76 d.P.R. n. 600/1973 del potere accertativo, l’omessa motivazione in merito alla mancata indicazione, nell’atto impositivo, del responsabile del procedimento, la carenza di delega dei poteri al soggetto che ha sottoscritto l’atto stesso, ed infine l’omessa motivazione in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni relative all’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni dell’importo complessivo di euro 60.209,08, richiesto a titolo di imposta di registro non versata per un contratto di mutuo del 3.04.2008 tra società incorporante ed ente incorporato, contratto rinvenuto presso la sua sede durante un accesso nell’anno 2012(PVC 20.04.2012).

Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La Corte - accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla società; - condanna l’Agenzia alla refusione delle spese di lite in favore della contribuente che liquida in euro 6.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di merito.

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