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Accolto il ricorso di Moveng S.p.A. contro Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 2/19/2024

Nel contenzioso, Todo S.r.l. e Moveng S.p.A. sono affiancati dall'avvocato Gaetano Chianura.

La società Todo srl e la società Moveng s.p.a. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione del 28 ottobre 2016, relativo alla cessione di ramo d’azienda stipulata in data 2 dicembre 2014 con atto per notar Chantini - con il quale l’amministrazione finanziaria determinava il valore dell’avviamento in euro 1.577.425,00, escludendo i debiti relativi al ramo d’azienda euro 1.186.923,00, così calcolando il valore del ramo d’azienda ceduto in euro 1.597.408,00 e la maggior base imponibile in euro 1.583.716,00 - eccependo la carenza motivazionale dell’atto impositivo nonché l’illegittima rideterminazione dell’avviamento e del disconoscimento delle passività.

La CTP di Milano rigettava il ricorso con sentenza gravata dalla contribuente.

La CTR della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello della società limitatamente al disconoscimento delle passività pari ad euro 664.000 < debiti verso fornitori> in quanto risultanti dalle scritture contabili dell’ente, confermando per il resto la pronuncia di primo grado.

Le società ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della decisione indicata in epigrafe.

Resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, l’amministrazione finanziaria, cui replicano le società contribuenti con controricorso al ricorso incidentale.

La Corte accoglie la terza censura del ricorso principale respinti i restanti motivi ed il ricorso incidentale proposto dall’ente finanziario; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delle contribuenti limitatamente alla illegittima esclusione dei debiti verso le banche (i debiti verso i fornitori sono stati già inclusi nella base imponibile dalla CTR con la sentenza gravata) dalla base imponibile per il calcolo del valore del ramo d’azienda ceduto; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese di lite in favore delle contribuenti che liquida in euro 3.000,00 (importo già commisurato sulla metà del complessivo compenso professionale), oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; compensa la residua metà delle spese di lite e le spese del giudizio di merito.