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Accolto il ricorso di Ergon S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 2/20/2024

Nella vertenza, Ergon S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco D'Ayala Valva, Paolo Centore e Clino De Ieso.

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione siciliana, veniva rigettato l’appello proposto dalla Ergon Società Consortile a Responsabilità Limitata, oggi Ergon S.p.a., operante nel settore della grande distribuzione a supermercati e ipermercati, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.324/7/13 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente. Il ricorso introduttivo contestava il provvedimento di irrogazione sanzioni relativo ad II.DD. e IVA 2006 emesso dall’Amministrazione finanziaria ex art.16 comma 7 del d.lgs. n.472/97 per tardività delle fatturazioni relative alla vendita con consegna diretta a terzi effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2006.

Nella fattispecie la contribuente, società consortile, aveva agito in veste di “collettore” o “centrale acquisti” di beni per conto delle proprie consorziate, con consegna diretta dei beni dai fornitori ai dettaglianti clienti delle consorziate. Venivano così irrogate ai sensi del d.lgs. n.472/1997 sanzioni per euro 133.659,00, in relazione alle contestate operazioni fatturate entro il mese successivo alla consegna pari ad euro 124.672,00 ed operazioni triangolari fatturate oltre il mese successivo per euro 8.987,00.

Il giudice di primo grado confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo in particolare che avesse correttamente applicato in senso restrittivo il disposto dell’art.21 comma 4 ultimo periodo del d.P.R. n.633/72 recante disposizioni sulla fatturazione delle operazioni in caso di operazione triangolare.

La CTR a sua volta interpretava la disposizione suddetta nel senso che il termine “terzi” di cui alla norma citata era riferito al soggetto destinatario finale della cessione senza che potesse contemplare ulteriori passaggi tra cedente, cessionario e un terzo soggetto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, che illustra con memorie, cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La causa è stata dimessa alla pubblica udienza.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione siciliana, in diversa composizione.