Inammissibile il ricorso tributario di Plusvalore S.p.A. contro AE
Pubblicato il: 2/22/2024
Nel contenzioso, Plusvalore S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Bonifazi.
Nel corso dell’anno 2011, la Procura della Repubblica di Forlì avviò un procedimento penale nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria (artt. 131, 132 d.lgs. n. 385 del 1993).
Dalle indagini emergeva che la CRRSM svolgesse abusivamente in Italia l’attività di raccolta del risparmio e di erogazione dei finanziamenti verso terzi, in considerazione del rapporto intrattenuto con talune società italiane facenti parte del cd. “Gruppo Delta”. Tali società, tra cui le odierne ricorrenti, avevano ad oggetto lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico, l’erogazione di finanziamenti, l’assunzione di partecipazioni, l’intermediazione in cambi, attività definite dal decreto ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29. L’ipotesi era che tramite le società del Gruppo Delta la CRRSM esercitasse in Italia abusivamente l’attività bancaria e finanziaria.
In data 14 dicembre 2012, le società ricorrenti conclusero con l’Ufficio un accertamento con adesione (artt. 5, 5 bis e 6 del d.lgs. n. 218 del 1997) per la determinazione della pretesa.
Le contribuenti deducono di essersi decisi a scegliere la strada dell’accertamento con adesione per definire l’ammontare del recupero a tassazione non solo per la premialità insita in tale strumento, ma perché convinte che avrebbero potuto chiedere la restituzione di quanto versato ove fosse emersa l’inesistenza di profili di responsabilità penale a carico delle società contribuenti, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993.
Le istanze di rimborso presentate dalle società odierne ricorrenti non ricevettero risposta dall’amministrazione finanziaria, sicché queste procedettero ad impugnare il silenzio rifiuto dinanzi alla C.T.P. di Bologna chiedendo la restituzione delle maggiori somme versate in sede di accertamento con adesione. Il giudice di primo grado rigettò i ricorsi, spiegando che l’elevazione del PVC ben poteva prescindere dalla previa emanazione dell’atto di esercizio dell’azione penale.
L’appello delle contribuenti fu rigettato dalla C.T.R. dell’EmiliaRomagna. Avverso la sentenza d’appello le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Plusvalore S.p.A. in liquidazione e Delta S.r.L. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro ventisettemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.