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La Cassazione si pronuncia sul ricorso di Ladurner Ambiente contro VERITAS e il Comune di Venezia


Pubblicato il: 2/23/2024

Nella vertenza, Ladurner Ambiente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Giovanardi; VERITAS S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Manzi, Vittorio Domenichelli e Pia Caterina Lucia Salvia; il Comune di Venezia è difeso dall'avvocato Nicolò Paoletti, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Maurizio Ballarin.

Ladurner Ambiente s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 30244458 del Comune di Venezia, avente ad oggetto i.c.i. 2005, relativo ad aree che ospitano il polo integrato di trattamento rifiuti di Fusina, identificati al catasto del Comune di Venezia sezione MC, foglio 7, mappali n. 514, sub 1, n. 515, sub 1, sub 516, n. 1, deducendo il difetto di motivazione; la violazione del divieto di doppia imposizione, in considerazione dell’avviso uguale, per lo stesso immobile, emesso nei confronti di Veritas s.p.a.; la propria carenza di soggettività passiva, in quanto titolare di un diritto di godimento derivante da contratto di locazione; l’errata classificazione catastale degli immobili in esame, che, essendo sede di svolgimento di attività di pubblico servizio, sono riconducibili alla classe E e, quindi, esenti; l’illegittimità delle sanzioni per difetto di colpevolezza; la carenza di sottoscrizione e l’inesistenza/nullità della notifica dell’atto impugnato.

Analoga impugnazione è stata proposta da Veritas avverso avviso di accertamento nei propri confronti riguardante la medesima annualità dell’i.c.i. per lo stesso complesso immobiliare.

La Commissione tributaria provinciale di Venezia, riuniti i ricorsi proposti da Ladurner e Veritas avverso i due distinti avvisi di accertamento riguardanti la medesima annualità dell’i.c.i. per lo stesso complesso immobiliare, ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati, evidenziando che negli avvisi non sono descritti gli immobili e non è indicato il diritto che giustifica la pretesa, per cui, di fondo, il Comune, esercitando la medesima pretesa tributaria nei confronti di due soggetti passivi, ha rinunciato alla propria funzione di accertamento, devolvendola al giudice tributario, a cui è precluso un ruolo di tipo consultivo.

All’esito dell’appello la Commissione tributaria regionale del Veneto ha confermato l’annullamento dell’avviso nei confronti di Veritas, mentre dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento nei confronti di Ladurner.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione Ladurner.

La Corte: accoglie il decimo motivo di ricorso, rigetta i primi nove motivi, il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo motivo; dichiara assorbiti l’undicesimo ed il sedicesimo motivo ed il ricorso incidentale del Comune; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.