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Accolto il ricorso di Ferlatta Centro di Servizi contro AE


Pubblicato il: 2/24/2024

Nella vertenza, Ferlatta Centro di Servizi S.p.A. è affiancato dall'avvocato Maria Cristina Calamani.

L’Ufficio di Magenta dell’Agenzia delle Entrate notificava alla Ferlatta Centro di Servizi s.p.a. (d’ora in poi Ferlatta s.p.a.) un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa dichiarato dalla prefata società in relazione all’anno d’imposta 2002.

Con l’atto impositivo in questione si contestava, fra l’altro, l’indeducibilità ex art. 76, comma 7-bis, D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), vecchia numerazione, degli interessi passivi inerenti a tre operazioni di finanziamento formalmente concluse dalla Ferlatta s.p.a. con la controllante lussemburghese Viky S.A., che secondo l’accertatore dovevano ritenersi sostanzialmente intercorse fra la contribuente e la Vesmafin Ltd. -residente nelle Isole Vergini Britanniche, Paese a fiscalità privilegiata-, da cui la stessa Viky S.A. era a sua volta controllata.

La Ferlatta s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale accoglieva il suo ricorso.

L’appello successivamente proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 121/42/07 del 10 dicembre 2007.

Rilevava il giudice del rinvio: - che il finanziamento erogato alla Ferlatta s.p.a. dalla lussemburghese Viky S.A. era riconducibile al sottostante rapporto intercorrente fra quest’ultima società e la controllante Vesmafin Ltd., residente nelle Isole Vergini Britanniche; - che, pertanto, detto finanziamento, «pur se apparentemente giustificato da un interesse economico, si pone(va) come forma strumentale di trasferimento degli utili ai soci» della Ferlatta s.p.a., allo scopo di evitare la tassazione dei ricavi in Italia.

Avverso detta sentenza la stessa Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale la Ferlatta s.p.a. resisteva con controricorso contenente impugnazione incidentale condizionata.

Avverso tale sentenza la Ferlatta s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.