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Accolto il ricorso di Legnotek per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di I grado nel Comune di Altopascio


Pubblicato il: 2/24/2024

Nella vertenza, Legnotek S.B. è affiancata dagli avvocati Luca Maria Pedrone e Francesca Cernuto; il Comune di Altopascio è assistito dall'avvocato Giuseppe Toscano; Travex S.r.l. è difesa dagli avvocati Alessandro Formica, Alessandro Bovari e Alessio Tomassucci.

La società Travex s.r.l. unipersonale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana avverso tutti gli atti che avevano portato all’aggiudicazione al RTI costituendo, con a capo la Legnotek S.B. s.r.l., della procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione, finanziata con risorse P.N.R.R., della nuova scuola secondaria di I grado in via F. D’Assisi nel Comune di Altopascio, impugnando anche il rigetto dell’istanza di annullamento in sede di autotutela presentata alla Stazione appaltante.

La ricorrente lamentava la mancata esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria, che non aveva presentato in allegato all’offerta, in violazione della specifica previsione di cui all’art. 16 lett. b) del disciplinare di gara, il computo metrico relativo a tutte e tre le migliorie progettuali offerte, ma solo l’elaborato relativo ad una delle tre migliorie; la circostanza aveva costituito oggetto di un procedimento di esclusione instaurato dal RUP in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma poi archiviato sulla base della rilevazione di un errore dell’incaricata nel caricamento dell’offerta, la quale aveva caricato un file sbagliato in luogo del file predisposto con il computo metrico corretto, e dell’ammissione del RTI con a capo la controinteressata, in sede di soccorso procedimentale, alla presentazione di un nuovo computo metrico corretto e riferito a tutte e tre le migliorie.

Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 522 del 2023, accoglieva il ricorso, disponendo l’annullamento degli atti impugnati e l’obbligo della Stazione appaltante di escludere dalla procedura il RTI con a capo la società Legnotek S.B. s.r.l., sulla base del rilievo che l’art. 16, lett b) del disciplinare di gara prevedeva l’obbligo, per l’operatore economico partecipante alla gara, di presentare il computo metrico estimativo delle migliorie offerte nella propria offerta tecnica, con le precisazioni relative al fatto che si trattava di documento che ‘pur non rientrando all’interno della contabilità di cantiere poiché le migliorie sono offerte a titolo gratuito, servirà al Comune per la costante verifica delle quantità e qualità delle opere realizzate’ e di obbligo di allegazione da ritenersi ‘sempre obbligatorio’. Secondo il Collegio di prima istanza, trattandosi di una parte costitutiva dell’offerta del concorrente, si trattava di una grave carenza nella formulazione dell’offerta che non poteva costituire oggetto, ad alcun titolo, di soccorso e neppure del c.d. soccorso procedimentale.

La Legnotek S.B. s.r.l. appella la suddetta pronuncia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo proposto dalla società Travex s.r.l. unipersonale. Condanna la società Travex s.r.l. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.