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Respinto il ricorso del MATTM contro CERIS per l'autorizzazione alle attività di bonifica territoriale


Pubblicato il: 2/24/2024

Nel contenzioso, CERIS S.r.l. è affiancata dall'avvocato Dario Gioia.

La C.E.R.I.S. S.r.l. ha adito il T.a.r. per la Campania sezione staccata di Salerno, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento n. 2779/2017, con il quale l’Albo dei Gestori Ambientali - Sezione Campania ha respinto la richiesta della medesima società di iscrizione nella categoria 9, classe D, “bonifica siti” per un importo fino ad euro 1.000.000,00, adducendo la mancata prova della pregressa esperienza del Responsabile Tecnico in lavori di “bonifica” – ex artt. 11 e 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 - avendo egli comprovato la sola esecuzione di lavori di “messa in sicurezza di emergenza".

La sezione staccata di Salerno con sentenza n. 1713/2018 accoglieva il ricorso ritenendo l’attività di messa in sicurezza di emergenza assimilabile a quella di bonifica.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, in uno all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali ed alla sezione regionale dell’Albo per la Campania, per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.

Con un unico, articolato motivo il Ministero dell’Ambiente lamenta: “Insufficiente motivazione. Errata interpretazione e applicazione degli artt. 239 e 240 codice Ambiente, nonché dei D.M. 120/2014 e 471/1999”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra le parti.

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