Inammissibile il ricorso per revocazione di Ricerche Diagnostiche S.r.l.
Pubblicato il: 2/26/2024
Nel contenzioso, Ricerche Diagnostiche S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Campanile; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Paolo Scagliola.
La Società Ricerche Diagnostiche S.r.l., titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale radiologica, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, avverso il parere negativo reso dalla Regione Puglia, in seno al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione comunale finalizzata alla installazione, presso lo studio di Barletta, di una apparecchiatura diagnostica TAC, come da istanza del 4 agosto 2016.
L’impugnato parere ha escluso, in particolare, la compatibilità del progetto presentato da Ricerche Diagnostiche con la programmazione regionale, sul presupposto che: «il fabbisogno di grandi macchine TAC, pari ad una macchina ogni 60.000 abitanti, sarebbe allo stato interamente soddisfatto, nel distretto dell’Azienda di Barletta-Andria-Trani, nel cui territorio dovrebbe insediarsi la struttura da autorizzare».
Analogo ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 287/1990.
Con la sentenza n. 835 del 7 giugno 2018 il T.A.R. per la Puglia, previa riunione, ha accolto entrambi i ricorsi sull’assorbente rilievo che il regime autorizzatorio avrebbe costituito un ostacolo alla libera esplicazione della concorrenza.
Con la sentenza n. 1589 del 7 marzo 2019, questa Sezione si è pronunciata rigettando il ricorso, dopo aver rilevato che l’esistenza dei vizi dedotti da Ricerche Diagnostiche s.r.l. inficia, con efficacia assorbente di ogni altra censura riproposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dall’appellata, la validità degli atti impugnati e, in particolare, della nota regionale prot. AOO_151/9509 del 4 ottobre 2016, perché rende inattuale, incompleto, insufficiente, ingiustificatamente limitativo e sproporzionato, in concreto, il diniego opposto dalla Regione Puglia alla richiesta di autorizzazione all’esercizio di diagnostica per immagini, mediante apparecchiatura TAC, presso l’ambulatorio di radiologia ubicato in Barletta.
Con il ricorso iscritto al n. di R.G. 3669 del 2022, proposto per l’ottemperanza della suddetta sentenza, l’originaria ricorrente ha lamentato che la Regione Puglia non ha provveduto al rilascio del richiesto parere di compatibilità, nonostante le diffide ad essa indirizzate.
Con la sentenza n. 2951 del 9 marzo 2023 questa Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza n. 3669 del 2022, sul rilievo dell’intervenuta determina dirigenziale n. 18 del 24 gennaio 2023, portante il parere favorevole invocato dalla ricorrente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza n. 2951 del 2023 di questo Consiglio di Stato proposto dalla società Ricerche Diagnostiche S.r.l., lo dichiara inammissibile.

