Rigettato l'appello di Secap per i lavori di ristrutturazione della Villa Melano nel Comune di Rivoli
Pubblicato il: 2/26/2024
Nella vertenza, Secap - Società Edile Costruzioni e Appalti Provvisero S.p.A. è assistita dagli avvocati Antonella Borsero e Carlo Merani; SCR - Piemonte S.p.A. è affiancata dall'avvocato Franco Coccoli; Editel S.p.A. è difesa dall'avvocato Francesca Mastroviti.
Oggetto della controversia riguarda un appalto per la ristrutturazione e riqualificazione, previa progettazione definitiva ed esecutiva, di una villa storica (Villa Melano) sita nel territorio del Comune di Rivoli (TO).
Importo a base d’asta: oltre 8 milioni 330 mila euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Modello procedurale: a c.d. “inversione procedimentale” (dunque: prima si valutavano le offerte tecniche ed economiche per poi verificare la documentazione amministrativa ossia il possesso dei relativi requisiti di partecipazione).
La odierna appellante SECAP, che era originariamente la prima classificata veniva esclusa, al momento del controllo sulla documentazione amministrativa, in quanto non aveva tempestivamente dato riscontro al soccorso istruttorio a suo tempo attivato.
Contro l’esclusione veniva proposto ricorso al Tar Piemonte che lo respingeva.
La sentenza di primo grado ha formato oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che: In luogo del soccorso istruttorio, andavano soltanto chiesti alcuni “chiarimenti”, come previsto dall’art. 16 del disciplinare di gara, come tale non soggetto a termini perentori; Circa il possibile vantaggio concorrenziale, da ascrivere alla presenza di un progettista che aveva lavorato proprio sullo studio di fattibilità di Villa Melano, la SA non avrebbe indicato “seri e precisi indizi ulteriori” circa la sussistenza effettiva di un simile vantaggio; La stazione appaltante non avrebbe sufficientemente valutato la circostanza che la SECAP aveva incolpevolmente subito un “problema informatico”, e tanto con particolare riguardo alla mancata ricezione dell’atto di soccorso istruttorio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella somma di euro 5.000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti costituite (SCR ed EDITEL).