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Accolto il ricorso tributario di Oslavia S.r.l. contro AE


Pubblicato il: 2/13/2024

Nel contenzioso, Oslavia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonella Giglio, Maurizio Leone e Cristian Fedreghetti.

Con sentenza n. 1984/2020, depositata il 23 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da Oslavia S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di (n. 11) avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta (in misura fissa) dalla contribuente in relazione alla registrazione di contratti di locazione recanti una clausola penale.

Il giudice del gravame – richiamando (anche) una precedente pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 2311 del 28 maggio 2019) - ha rilevato che la clausola penale introdotta nel contratto di locazione immobiliare «rientra fra le clausole accessorie a contenuto patrimoniale dotate di propria causa e propri effetti ulteriori rispetto a quelli tipici del contratto (cfr. CTR Lombardia, sentenza n. 3237/15/2017).» e che, pertanto, legittimamente era stata tassata (in misura fissa), atteso che, da un lato, tra il contratto di locazione e detta clausola ricorreva un nesso di accessorietà di natura contingente – siccome «frutto …. di una autonoma determinazione espressa dalle parti», e non anche «di una oggettiva interconnessione causale» - e che, dall’altro, veniva in considerazione la disciplina degli eventi condizionati (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27) in quanto l'operatività della clausola rimaneva «condizionata all'avveramento dell'omesso o ritardato adempimento».

Oslavia S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

La Cassazione, accoglie il secondo motivo, assorbiti i residui motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.