Accolto il ricorso di Affidavit Corporation S.p.A. in materia di liquidazione di maggiore imposta di registro
Pubblicato il: 2/14/2024
Nella vertenza, Affidavit Corporation S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paola Coppola.
Con sentenza n. 1445/2018, depositata il 6 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Affidavit Corporation S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di rettifica e di liquidazione della (maggiore) imposta di registro dovuta dalla stessa appellante in relazione ad un atto di cessione di crediti disposto dal fallimento della Santa Barbara S.p.a., in liquidazione, in favore di Solvendi causa 130 S.r.l.
A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - legittimante l’imposta era stata liquidata nei confronti dell’appellante che risultava parte aggiudicataria dei crediti ceduti dal Fallimento, avendo la stessa operato quale mandataria in nome proprio, e senza spendere il nome della mandante («presuntivamente non esistente al momento dell’assunzione del mandato» e «costituita per l’occasione» dell’atto di cessione); la base imponibile del tributo correttamente era stata determinata in relazione al valore nominale dei crediti ceduti, così come statuito da una pronuncia della Corte di legittimità (proprio) in relazione ad una «cessione di crediti in sede concorsuale»; «trattandosi di una mera liquidazione coattiva nell’ambito di una procedura concorsuale», doveva escludersi (con la natura finanziaria dell’operazione) la riconducibilità della cessione al campo di applicazione dell’IVA [d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a)], con conseguente liquidazione dell’imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6 della Tariffa allegata, parte prima.
Affidavit Corporation S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

