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Accolto il ricorso di Fondazione Enasarco avverso le sanzioni di AE per recupero dell'imposta complementare di registro ed ipocatastale


Pubblicato il: 2/15/2024

Nel contenzioso, Fondazione Enasarco è affiancata dall'avvocato Valerio Moretti dello Studio Legalitax.

Fondazione Enasarco propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1669/2020 del 16/6/2020, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (nei limiti del valore venale del bene come ridotto dal primo giudice ad euro 233.000,00) l’avviso di rettifica e liquidazione, con sanzioni, notificato il 12.3.2015 dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’imposta complementare di registro ed ipocatastale sull’atto notarile 5-14 marzo 2013, con il quale la Fondazione aveva venduto ad un fondo comune di investimento un immobile sito in Roma, Via Mantegna (Cat.A/10, cl.3); il recupero d’imposta, in particolare, discendeva dalla rettifica di valore del bene compravenduto, accertato dall’Agenzia delle Entrate in euro 302.550,00 in luogo di euro 164.011,40 dichiarato in atto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: i primi giudici avevano ritenuto corretto il criterio sinteticocomparativo di stima utilizzato dall'Ufficio, tuttavia riducendo il maggior valore che l’Agenzia delle Entrate aveva accertato in base ai criteri Omi, così da parzialmente recepire le risultanze della perizia tecnica giurata di parte contribuente; ciò aveva comportato lo scostamento dai criteri Omi utilizzati dall'Ufficio nell'avviso opposto, avendo trovato riconoscimento i parametri peritali di riduzione del valore venale, in ragione della consistenza, della tipologia, dello stato manutentivo e della non elevata potenzialità commerciale dell'immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota di costituzione al solo fine della discussione in udienza.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

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