Accolto il ricorso della Cassa dei Ragionieri e Periti, BNP Paribas REIM e Torre SGR per il recupero dell'ordinaria imposta proporzionale di registro
Pubblicato il: 2/16/2024
Nella vertenza, Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio e Torre SGR spa sono affiancate dagli avvocati Tonio Di Iacovo, Delia Berto e Giorgio Maria Recine.
L’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio (già SGR del Fondo Immobiliare chiuso denominato ‘Scoiattolo’), nonché Torre SGR spa (attuale SGR del Fondo medesimo quale cessionaria 27.1.2021 da BNP del relativo ramo aziendale), propongono unitario ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2143/2021, con la quale la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato il 18.4.2016 dall’Agenzia delle Entrate in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9% ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sull’atto notarile del 25 marzo 2014 con il quale l’Associazione aveva sottoscritto quote per oltre 20 milioni di euro del Fondo Immobiliare Scoiattolo, allora gestito dalla BNP-SGR, mediante apporto di un immobile; atto notarile che, per quanto qui rileva, le parti avevano assoggettato ad imposta autoliquidata di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 9 della l. 23 novembre 2001, n. 410 (legge di conversione del d.l. 25 settembre 2001, n. 351), con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 della Tabella ed 11 della Tariffa-Parte prima allegate al d.P.R. 131/86.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - infondata era l’eccezione dei contribuenti di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per difetto di specificità dei motivi dal momento che, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere; era invece fondato l'appello dell'agenzia delle entrate, posto che l'articolo 9 del d.l. n. 351 del 2001 integrava una disciplina speciale di natura agevolativa per gli apporti ai fondi immobiliari, così da risultare abrogato ad opera dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011; gli effetti sostanziali dell'atto notarile in questione erano quelli di un trasferimento a titolo oneroso della proprietà degli immobili, con relativa trascrizione dell'atto di alienazione presso la Conservatoria RRII, il che confermava, anche secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15319/13, l'assoggettamento dell'atto all'imposta di registro in misura proporzionale.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.