Estinto il giudizio per cessata materia del contendere tra AE e Dow Europe GmbH
Pubblicato il: 2/17/2024
Nella vertenza, Dow Europe GmbH è affiancata dagli avvocati Marialucrezia Turco e Giuseppa Maria Teresa Lamicela.
La Dow Europe G.m.b.h., con sede in Svizzera, quale incorporante la Rohm and Haas Europe s.a.r.l. ha impugnato l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate con il quale è stata contestata indebita detrazione di IVA per il 2007 relativa ad una operazione di cessione di beni, acquistati dalla consociata Rohm and Haas Italia s.r.l., che, secondo l’Ufficio, costituiva in realtà cessione di ramo d'azienda e, quindi, operazione esente ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. b) d.P.R. n. 633/1972.
La CTP di Milano ha accolto il ricorso ritenendo che gli elementi a base dell’accertamento non fossero sufficienti per la riqualificazione del contratto.
L’appello erariale è stato a sua volta rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui nel caso in esame vi era stata cessione di merci nell’ambito di una operazione di riorganizzazione del gruppo, finalizzata al conseguimento di economie di scala, e non di un complesso aziendale, cosicché non era configurabile una cessione d’azienda.
Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Resiste con controricorso la contribuente che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
La Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.