Respinto l'appello del Comune di Milano in materia di ripristino a seguito di manomissioni per interventi sui sottoservizi in sede stradale
Pubblicato il: 2/27/2024
Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni; le società Unareti S.p.A. e A2A sono assistite dagli avvocati Fabio Todarello e Claudio Sarrocco.
Il Comune di Milano ha impugnato la sentenza della sezione IV del Tar Lombardia, n. 1414 del 19 giugno 2019, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Unareti S.p.A., A2A Calore & Servizi S.r.l. e A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 245/2017 avente ad oggetto “ripristini a seguito di manomissioni per interventi sui sottoservizi in sede stradale”.
Con ricorso al Tar Lombardia le società, odierne appellate, hanno impugnato il provvedimento censurando le prescrizioni contenute nei punti 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 7.1 e 7.5 della determinazione dirigenziale, in quanto a loro dire immotivate, irrazionali e maggiormente gravose per gli operatori, a causa di un significativo incremento dei costi nello svolgimento quotidiano della propria attività, deducendo la violazione: delle leggi regionali n. 12/2005, n. 26/2003 e n. 7/2012; del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL); del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi; nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento di potere, l’incompetenza.
Il Tar, con la sentenza n. 1414 del 19 giugno 2019, ha accolto il ricorso sull’assorbente fondatezza del dedotto vizio di incompetenza.
In sintesi il Tar ha rilevato che la disciplina così introdotta, alla luce della normativa regionale richiamata in sentenza, occupa anche spazi che esulano dagli ambiti delle competenze gestionali tipicamente attribuite ai dirigenti, in quanto riservati alla competenza regolamentare dell’Ente e, quindi, all’organo collegiale a ciò deputato.
Avverso tale pronuncia è insorto il Comune di Milano, con atto di appello notificato in data 4 ottobre 2019 e depositato 21 ottobre 2019.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione stralcio, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge.