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Accolto il ricorso di Regione Liguria per la realizzazione di un nuovo deposito costiero di bitume nel Porto di Savona


Pubblicato il: 2/27/2024

Nella vertenza, Regione Liguria è affiancata dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini; la Società Bit Savona Scrl è assistita dall'avvocato Francesco Massa.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla società BIT SAVONA S.C.R.L., di accertamento incidentale dei seguenti atti ai fini risarcitori: a) deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria 25 marzo 2016, n. 262 avente ad oggetto la costituzione di un “Tavolo Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto di realizzazione di un nuovo deposito costiero di bitume da realizzarsi nel porto di Savona, punta S. Erasmo … anche al fine di verificare la disponibilità di eventuali alternative localizzative”; b) deliberazione 20 gennaio 2017 n. 37 con cui la Giunta Regionale della Regione Liguria ha modificato la composizione del suddetto “Tavolo di monitoraggio”.

La società BIT Savona fin dal 2010 instava l'Autorità portuale di Savona per ottenere una concessione demaniale relativa alla installazione e all’esercizio di un impianto di sbarco/imbarco e stoccaggio di bitume nel porto di Savona; il procedimento si concludeva "in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla Soc. BIT Savona all'installazione ed all'esercizio nell'ambito del porto di Savona di un deposito costiero di olii minerali (bitume) della capacità di mc. 38.400, fatta salva l’acquisizione dell’intesa da parte della Regione Liguria.

Con delibera n. 262 del 25 marzo 2016 (pubblicato per estratto sul BURL del 27 aprile 2016) la Giunta regionale deliberava di costituire un "tavolo di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto in questione e di approfondimento degli effetti ambientali richiamati anche nel procedimento di verifica della assoggettabilità a VIA anche allo scopo di verificare la disponibilità di eventuali alternative localizzative, coordinato dal Direttore Generale del Dipartimento Territorio …" e di "subordinare la sottoscrizione dell'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, di cui all'art. 57 del DL 5/2012, all'effettuazione degli approfondimenti da parte del suddetto Tavolo di monitoraggio.

Con ricorso nrg 466/2016, la società BIT Savona impugnava innanzi al T.a.r. per la Liguria la delibera n. 262/2016 per contestare la legittimità della decisione assunta dalla Regione di sospendere la sottoscrizione dell’Intesa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 871 del 14 ottobre 2022, respinge il ricorso di primo grado n. 466/2016 proposto dalla società BIT Savona.

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