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Accolto l'appello di Autostrade per il Lazio relativo alla gara di progettazione e costruzione del corridoio intermodale Roma-Latina e Cisterna-Valmontone


Pubblicato il: 2/27/2024

Nel contenzioso, Autostrade per il Lazio S.p.A. è assistita dagli avvocati Roberto Manservisi, Bernardo Mattarella e Marco Petitto; Webuild Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Annoni e Giuseppe Giuffrè; il Consorzio Stabile SIS Scpa è difeso dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Sergio Santoro.

Autostrade del Lazio s.p.a. (AdL), con bando pubblicato sulla GUUE e sul GURI, indiceva la gara per l’affidamento in concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del corridoio intermodale Roma – Latina e Cisterna – Valmontone, a cui partecipavano il RTI Salini Impregilo, ed il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. al quale veniva aggiudicata la gara in data 6 luglio 2016.

Il RTI Salini Impregilo impugnava l’aggiudicazione dinanzi al T.A.R. per il Lazio che, con sentenza del 29 marzo 2017, n. 4001, respingeva il ricorso. La medesima società proponeva appello che veniva accolto da questa Sezione, con sentenza n. 5374 del 2018, annullando l’aggiudicazione disposta a favore del Consorzio Stabile SIS.

In particolare, il Collegio accertava l’illegittimità della formula matematica prevista nella lettera di invito per l’assegnazione dei punteggi alle offerte economiche in relazione all’utilizzo del contributo pubblico stanziato per realizzare l’opera pubblica e, quindi, decretava “l’annullamento in parte qua della lettera di invito e l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo”.

La pronuncia n. 5374 del 2018 veniva confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2733 del 2019, che dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal Consorzio SIS, oltre che dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione che, con ordinanza n. 6691 del 9 marzo 2020, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio SIS.

La Stazione appaltante presentava ricorso per ottemperanza con il quale chiedeva, ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della pronuncia, e questa Sezione, con sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8696, chiariva: “la stazione appaltante dovrà ripartire dalla fase della gara relativa alla predisposizione della lettera di invito, conseguendone la ripresentazione delle offerte”.

In data 25 giugno 2021, il Consorzio Stabile SIS presentava al Consiglio di Stato una nuova istanza ex art. 114 c.p.a., chiedendo di dichiarare la nullità, per elusione del giudicato, del suddetto provvedimento di revoca.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale di Autostrade del Lazio s.p.a. in liquidazione e rigetta l’appello incidentale dell’ATI Webuild s.p.a. e di Webuild Italia s.p.a., e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione, respinge il ricorso introduttivo proposto dall’ATI Webuild e Webuild Italia s.p.a.. Condanna le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore di Autostrade del Lazio s.p.a., in liquidazione, che determina in complessivi euro 4.000,00, (quattromila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.