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Respinto il ricorso della RSSA Santa Rita circa le determinazioni ministeriali sul numero dei posti nelle strutture compatibilmente al fabbisogno regionale


Pubblicato il: 2/28/2024

Nel contenzioso, la RSSA - Residenza Socio Sanitaria Assistenziale "Santa RIta" S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Paolo Scagliola; ASL Lecce è difesa dall'avvocato Antonio Micolani.

La R.S.S.A. - Residenza Socio Sanitaria Assistenziale “Santa Rita” S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, nei limiti del suo interesse, la determinazione del Dirigente della Sezione strategie e governo dell’offerta della Regione Puglia n. 355 del 17 dicembre 2020, avente ad oggetto «regolamenti regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale», unitamente ai relativi allegati.

La società premetteva di essere proprietaria e di gestire una residenza socio-sanitaria assistenziale (R.S.S.A.), con capacità attuale di 94 posti, nata all’inizio degli anni ’80, per volontà del Comune di Alezio, per sopperire alla carenza assistenziale per la popolazione anziana del territorio di Alezio e dei Comuni limitrofi.

La ricorrente esponeva altresì di aver presentato al Comune di Alezio, in data 9 dicembre 2016, domanda di rilascio dei titoli per l’ampliamento della struttura, onde raggiungere la massima ricettività consentita (120 posti-letto), nonché per la realizzazione al piano seminterrato di vani per biancheria sporca, lavanderia, stireria, lingeria e depositi e per realizzare, ai piani primo e secondo, una residenza socio-sanitaria assistenziale per disabili, per n. 40 posti letto suddivisi in due moduli da 20 posti cadauno.

Tale domanda veniva respinta a seguito di pareri discordanti tra Comune e Regione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamentava il difetto istruttorio inficiante gli atti impugnati, siccome carenti di ogni menzione della domanda per ampliamento, con la conseguenza che, essendo decorso il termine (di sessanta giorni) di cui all’art. 7, comma 3, l.r. n. 9/2017 ai fini del rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione, doveva ritenersi perfezionato il silenzio-assenso di cui all’art. 17- bis l. n. 241/1990. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego regionale relativo al progetto di struttura per disabili (per 20+20 posti-letto), contestando i distinti rilievi posti a suo fondamento.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3181/2022, previa estromissione dal giudizio della ASL Lecce - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, lo respinge. Spese del giudizio di appello compensate.