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Accolto il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano contro Vodafone Italia in materia di canone COSAP e TOSAP


Pubblicato il: 2/28/2024

Nella vertenza, la Provincia Autonoma di Bolzano è affiancata dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker, Cristina Bernardi e Luca Graziani; Vodafone Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica.

La Provincia Autonoma di Bolzano propone appello avverso la sentenza n. 119/2020 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vodafone, è stata annullata l’ingiunzione opposta con accertamento negativo del diritto vantato dalla Provincia autonoma di Bolzano alla percezione dell’importo ingiunto d’accertamento della debenza dei soli importi corrispondenti, per ciascuno degli anni di contestazione, ai valori TOSAP e COSAP ex art. 93 d.lgs 259/2003.

Vodafone Italia s.p.a. è proprietaria di tre stazioni radio base installate sul tetto di edifici di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano in forza di altrettante concessioni contemplanti il versamento di canoni annuali. Nel 2015 Vodafone sospendeva il pagamento dei canoni suddetti, eccependo l’invalidità delle relative convenzioni per ritenuto contrasto con il combinato disposto dagli artt. 88 e 93 del d.lgs. n. 259/2003 e 63 del d.lgs. n. 446/1997, interpretati alla luce del d.lgs. n. 33/2016; a fronte del mancato pagamento dei canoni, la Provincia attivava il proprio concessionario per la riscossione, Alto Adige Riscossioni s.p.a.

Vodafone ha riassunto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione dinanzi al Trga; in particolare è stata riproposta avanti al Trga l’eccezione di nullità ex art. 1419 cod. civ. della clausola, contenuta nelle menzionate convenzioni, che obbliga l’ente gestore al pagamento del canone in misura maggiore rispetto a quella indicata dall’art. 93 del d.lgs. 1agosto 2003, n. 259, come interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016.

Con sentenza n. 119/2020 il Trga, Sezione di Bolzano, ha accolto l’opposizione presentata da Vodafone e, per l’effetto, ha annullato l’ingiunzione opposta nella parte in cui impone il versamento di canoni concessori eccedenti il valore di TOSAP e COSAP, ovvero la misura minima di € 516,46.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila\00), oltre accessori dovuti per legge.