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Respinto il ricorso del Centro Medico Cales per l'annullamento della delibera regionale di programmazione sanitaria per le apparecchiature di risonanza magnetica


Pubblicato il: 2/29/2024

Nel contenzioso, Centro Medico Cales S.r.l. è affiancata dall'avvocato Arturo Umberto Meo; Regione Campania è difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavinia e Massimo Consoli.

La Centro Medico Cales s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il TAR Campania ha respinto il ricorso per l’annullamento della delibera della Giunta regionale della Campania n. 592 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023».

L'appellante espone come l’impugnata delibera avrebbe introdotto un nuovo illegittimo «blocco» delle installazioni di apparecchiature di risonanza magnetica, scaturente da una erronea analisi dei fabbisogni territoriali; in particolare, tale delibera vieterebbe di istruire nuove pratiche per il rilascio di autorizzazioni all’installazione di apparecchiature RM Total Body in favore dei centri privati accreditati, ed anche la mera sostituzione di RM settoriali con campo magnetico di indizione fino 0,5 tesla: tanto sulla base del rilievo che l’attuale numero di apparecchiature RM installato e in esercizio nel territorio regionale coprirebbe il fabbisogno prestazionale.

Ciò premesso, la società appellante, in via pregiudiziale, ripropone l’istanza disattesa dal primo giudice di «disporre una approfondita istruttoria, con la quale la Regione chiarisca e documenti l’attuale stato della programmazione sanitaria e, quindi, lo stato di accertamento del fabbisogno assistenziale di apparecchiature a risonanza magnetica (dette RM) con valore di campo statico di induzione magnetica minore o uguale a 4,0 Tesla ex art. 5 del DPR 542/1994 nel territorio campano», e, nel merito, lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per i motivi che saranno esaminati appresso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite.

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