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Rigettato il ricorso di AW2 S.r.l. contro la Provincia di Foggia relativo al canone COSAP


Pubblicato il: 2/28/2024

Nella vertenza, AW2 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Bucello, Emanuela Quici e Simona Viola; la Provincia di Foggia è difesa dagli avvocati Sergio Delvino e Nicola Martino.

Con l’appello in trattazione, la società AW 2 S.r.l. chiede la riforma della sentenza, meglio indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso – proposto dalla società odierna appellante – per l’annullamento del regolamento della Provincia di Foggia per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 19 novembre 2018, e della nota del 13 dicembre 2018 con la quale l’amministrazione provinciale comunicava alla società che «la determinazione del canone relativo alle concessioni inerenti le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo mediante impianti, cavi e condutture, per l’annualità 2019 [sarebbe avvenuta] secondo quanto stabilito dalla nuova norma regolamentare e comunicata ai soggetti titolari di concessioni mediante avviso di pagamento».

La decisione del primo giudice, affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto - nel caso dell’impugnato regolamento provinciale – la ricorrente ha contestato l’esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, nel merito ha ritenuto infondate le censure dedotte osservando, in particolare, che la sostituzione della tassa sulla occupazione di aree pubbliche (Tosap) con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) non è in contrasto con l’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, né la sua introduzione si configura quale misura di compensazione vietata dall’art. 12, comma 6 del d.lgs. 387/2003 (concernente la disciplina dell’autorizzazione unica per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili).

Con riferimento alla impugnazione degli avvisi di pagamento ha declinato la giurisdizione, ritenendo sussistente la cognizione del giudice ordinario.

La società, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando in parte i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.