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Respinto il ricorso di Getec Italia contro il Comune di L'Aquila e il Consorzio Stabile CMF


Pubblicato il: 2/29/2024

Nel contenzioso, Getec Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mauro Pisapia e Giulio Enrico Sironi; il Comune di L'Aquila è assistito dall'avvocato Domenico De Nardis; il Consorzio Stabile CMF è difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Angelini.

La società Getec Italia s.p.a., mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con le società Enel Sole a r.l. ed Enel X Italia a r.l., ha chiesto la riforma della sentenza n. 84, depositata il 23 febbraio 2023, con la quale il T.a.r. per l’Abruzzo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, notificati rispettivamente in data 10 ottobre 2022 e in data 13 gennaio 2023, proposti avverso la deliberazione di Giunta comunale n. 392 del 31 maggio 2022 con la quale il Comune appellato, preso atto dei verbali del gruppo di valutazione delle proposte di partenariato pubblico privato ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, ha individuato quale proposta di interesse quella presentata dal raggruppamento di imprese con capogruppo mandatario il Consorzio Stabile CMF.

L’appello proposto da Getec avverso la sentenza contesta con articolate censure le ridette statuizioni, assumendone la complessiva erroneità ed infondatezza, ed invocandone l’integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso.

In particolare, l’appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sui rilievi formulati con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti, non avvedendosi che la proposta del RTI Getec - attuale gestore del servizio integrato energia per il Comune appellato, avendo quest’ultimo aderito con determina dirigenziale n. 956 del 23 giugno 2015 al Lotto 8 della Convenzione Consip SIE3 - avrebbe dovuto essere ritenuta più conveniente, essendo evidente la sua superiorità sotto tutti i profili esaminati.

Il Consorzio stabile CMF si è costituito in giudizio ed ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni preliminari, sollevate in primo grado e non esaminate dal T.a.r. in considerazione della infondatezza nel merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.