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Il CdS si pronuncia sul contenzioso AGCM - SALT relativo alle concessioni di alcune tratte autostradali


Pubblicato il: 2/29/2024

Nella vertenza, SALT - Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Annoni, Giuseppe Giuffrè, Gian Michele Roberti e Giulio Napolitano; il Consorzio Stabile SIS Scpa è difeso dall'avvocato Maria Cristina Lenoci.

Con l’atto del 20 dicembre 2022, l’Autorità deliberava la revoca del rating di legalità al Consorzio Stabile SIS (“SIS”) operante nel settore degli appalti pubblici, che a sua volta ne aveva richiesto il rinnovo l’11 ottobre 2022 (fascicolo RT8097).

Società Autostrada Ligure Toscana S.P.A (“SALT”) formulava istanza di accesso agli atti del fascicolo RT8097 ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarando di aver preso parte in RTI alla procedura ristretta per l’affidamento in concessione di alcune tratte autostradali (Procedura ristretta per l’affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino - Alessandria - Piacenza, A5 Torino - Ivrea - Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea - Santhià, la diramazione Torino - Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) dalla quale sarebbe originato, e sarebbe tuttora pendente, un contenzioso con la stazione appaltante, nonché con il concorrente SIS (unico altro concorrente in gara).

Essendo intervenuta, nelle more di detti contenziosi, la revoca del rating di legalità di SIS, ne discenderebbe, a detta di SALT, l’interesse ad acquisire “ogni occorrente notizia e documento inerente il provvedimento di revoca da ultimo disposto dall’ Autorità nei confronti di SIS s.c.p.a. allo scopo di accertare se siano sopravvenute a carico di quel concorrente circostanze tali da determinarne il difetto dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.lgs. cit e quindi rilevanti anche nel contenzioso tuttora pendente”.

L’Autorità comunicava a SALT di non poter accogliere l’istanza.

SALT ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Autorità.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Spese di lite compensate.