Accolto il ricorso del Gruppo Samir Global Service
Pubblicato il: 3/2/2024
Nel contenzioso, il Gruppo Samir Global Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Tozzi; Grattacaso S.r.l. è difesa dagli avvocati Isabella Della Rosa e Luisa Alessandria.
La società Gruppo Samir Global Service ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n.01265/2023.
Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR indiceva con avviso esplorativo del 28 aprile 2022 e successiva lettera d’invito procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia per un periodo di 12 mesi del “CNR polo di Portici (ex Imast)”, di cui risultava aggiudicataria la Grattacaso s.r.l.
La Gruppo Samir Global Service s.r.l., seconda classificata in graduatoria, proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione (adottata dalla stazione appaltante a seguito di precedente provvedimento aggiudicativo alla stessa Grattacaso, revocato e seguito da alcuni approfondimenti istruttori) e atti correlati, sollevando varie censure di legittimità sull’operato dell’amministrazione e promovendo contestuale domanda d’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del CNR e della Grattacaso, dopo avere nella detta sede cautelare ordinato alla stazione appaltante di rieseguire le valutazioni, in quanto generiche e apodittiche, dichiarava in parte improcedibile il ricorso originario (in relazione alle determinazioni di aggiudicazione, superate dal nuovo pronunciamento dell’amministrazione), respingeva la domanda d’accesso ritenendo i documenti richiesti non direttamente connessi alle censure, e respingeva per altra parte il ricorso, nonché i motivi aggiunti.
Avverso la sentenza ha proposto appello Gruppo Samir.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente i motivi aggiunti in primo grado, annullando il provvedimento amministrativo gravato, come in motivazione; Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.