Rigettato il ricorso di Franco Gomme per la fornitura di pneumatici per gli autobus TUA Abruzzo
Pubblicato il: 3/5/2024
Nel contenzioso, Franco Gomme a r.l. è affiancata dagli avvocati Filippo Brunetti ed Elisabetta Mentasti; Rifer Gomme a r.l. è difesa dall'avvocato Raffaella Polci.
Oggetto di controversia è la gara aperta telematica indetta dalla Tua Società Unica Abruzzese di Trasporto s.p.a. “per la fornitura di pneumatici nuovi per autobus, veicoli industriali/commerciali, autovetture aziendali per un triennio - CIG 9379595EA4”, con importo complessivo a base d’asta per € 1.501.800,00.
Con la sentenza appellata il T.a.r. ha accolto il ricorso della seconda classificata, società Rifer a r.l., ritenendo fondate le censure che si appuntavano sulla assegnazione del punteggio premiale (punteggio massimo 10 punti) previsto per i criteri di valutazione PT5 e PT6 da attribuire all’offerta “che preveda la medesima marca per ogni tipologia di pneumatico” e il “sistema di riconoscimento Rfid su ogni tipologia di pneumatico”, non ritenendo sufficiente la dichiarazione negoziale dell’odierna appellante di impegno a fornire pneumatici provvisti del sistema ai fini dell’assegnazione del punteggio.
L’appellante chiede la riforma della sentenza.
La Tua – Società Unica Abruzzese di Trasporto s.p.a. unipersonale, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. La società Rifer Gomme a r.l. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza appellata.
Con l’ordinanza n. 4291 del 209 ottobre 2023 la Sezione ha evidenziato che “le questioni poste dall’appello necessitano di compiuto approfondimento nella sede di merito e che, nel contemperamento degli opposti interessi, le esigenze cautelari prospettate da parte appellante possono essere adeguatamente salvaguardate con l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm.”, fissando l’udienza pubblica del 25 gennaio 2024.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese del presente grado.