Rigettato il ricorso della città di Reggio Calabria contro Banca Ifis
Pubblicato il: 3/5/2024
Nella vertenza, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è affiancata dall'avvocato Marcello Morace; Banca Ifis S.p.A. è difesa dall'avvocato Massimiliano Terrigno.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto la riforma della sentenza n. 733, depositata il 2 ottobre 2023 e notificata a mezzo PEC il 9 ottobre 2023, con la quale il T.a.r. della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria: a) ha ordinato, ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 740, emesso in data 24 luglio 2012 dal Tribunale di Reggio Calabria, mediante il pagamento, in favore della società ricorrente, delle somme indicate nel titolo, quale sorte capitale, oltre interessi, al tasso di cui al D.M. 145/2000, maturati e maturandi dal dovuto sino al soddisfo, spese della procedura liquidate in € 3.284,00, di cui € 2.748,00 per compensi e € 536,00 per spese, oltre C.P.A. e IVA, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria; c) ha condannato l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
L’amministrazione appellante deduce l’erroneità della sentenza appellata per falsa rappresentazione e travisamento dei fatti e degli atti, per contraddittorietà manifesta, per violazione dei principi di correttezza e buona fede, per esatto adempimento, per avvenuto pagamento, mediante la fattura n. 47 del 9 febbraio 2011, della somma di euro 432.080,00 con mandato di pagamento n.6197 del 4 luglio 2011.
In particolare, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha affermato di non essersi costituita nel giudizio di primo grado dinnanzi al T.a.r. sul presupposto di non essere debitrice né nei confronti della Banca Ifis s.p.a., né nei confronti della società GIVAL a r.l., avendo provveduto a corrispondere l’importo di cui al decreto ingiuntivo azionato ai custodi giudiziari di quest’ultima, e confidando nel fatto che i custodi giudiziari della società GIVAL a r.l., a conoscenza dell’atto di cessione del credito con contratto di factoring tra la detta società (cedente) e la Banca Ifis s.p.a. (cessionaria), avrebbero dovuto a dare comunicazione ai soggetti interessati – vale a dire la Banca IFIS s.p.a., quale “cessionaria”, e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale “ceduto” – dell’erroneità del pagamento eseguito dal debitore ceduto.
Banca Ifis si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello, evidenziandone la pretestuosità ai limiti dell’abuso del processo e chiedendo per tali ragioni, ribadite anche nella memoria depositata l’8 gennaio 2024, la condanna dell’amministrazione appellante per lite temeraria, attesa la perdurante inerzia di quest’ultima, nonostante l’insediamento del commissario ad acta e l’evidente danno erariale correlato alla maturazione di ulteriori interessi al tasso di cui al D.M. 145/2000.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall’appellata.