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Respinto il ricorso di Enegan avverso i provvedimenti sanzionatori adottati da AGCM


Pubblicato il: 3/6/2024

Nel contenzioso, Enegan S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carlo Edoardo Cazzato; CODACONS è difesa dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

Enegan S.p.A. è società operante dal 2010 nel settore della fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, principalmente nel centro Italia.

In data 17 luglio 2019, l’AGCM le ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio PS9753 per violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), per avere impropriamente addebitato agli utenti una serie di oneri, nonché di penali per mancato o tardivo recesso, applicati anche a seguito di modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura.

Con ricorso notificato il 4 agosto 2020 e depositato il 7 agosto 2020 Enegan S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio- sede di Roma il suddetto provvedimento chiedendo, in via prioritaria, il suo annullamento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata.

Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata 9903/2021, il T.A.R. ha respinto il ricorso.

Con ricorso notificato il 22 novembre 2021 e depositato il 24 novembre 2021 Enegan S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone, previa sospensione dell’esecutività ex art. 98 c.p.a., la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Enegan S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’appellata A.G.C.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).