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La Cassazione si pronuncia in merito ai ricorsi tributari avanzati da Porto Livorno 2000 contro Regione Toscana


Pubblicato il: 2/20/2024

Nei contenziosi, Porto Livorno 2000 S.r.l. è affiancato dall'avvocato Paolo Bassano; Regione Toscana è difesa dagli avvocati Lucia Bora e Arianna Paoletti.

Porto Livorno 2000 S.r.l. ha avanzato una serie di ricorsi (17658/2015, 20473/2016, 21980/2019 e 38107/2019) avverso altrettante pronunce della Commissione Tributaria Regionale della Toscana con le quali erano stati respinti i ricorsi di primo grado relativi all'impugnazione di una serie di accertamenti emessi in relazione all'imposta regionale sulle concessioni statli (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2) dovute da Porto Livorno 2000 S.r.l.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: secondo il disposto di cui alla l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, cui si correlava la disciplina di attuazione posta dalla Regione Toscana – e così come ritenuto dalla Corte di legittimità, l’imposta in contestazione doveva ritenersi dovuta in relazione al canone delle concessioni demaniali rilasciate su beni in titolarità dello Stato, e rientranti nel territorio della Regione; la disciplina regionale costituiva attuazione della norma statuale e non sussistevano, pertanto, i profili di illegittimità costituzionale prospettati dall’appellante, considerato, in particolare, che la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. ha natura relativa; inconferente rimaneva l’allegazione relativa all’esercizio del potere di riscossione, e posto che il tributo doveva essere corrisposto in autoliquidazione dalla stessa contribuente.

Il Porto Livorno 2000 S.r.l. ha ricorso per la cassazione delle sentenze. 

La Corte, rigetta il primo ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, accoglie gli altri tre ricorsi, e decidendo la causa nel merito, dichiara non dovute le sanzioni applicate con l’impugnato avviso di accertamento; accoglie il quarto motivo e rigetta i residui motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al quarto motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

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