Rigettato il ricorso di Società Autostrada Tirrenica relativo all'aggiornamento tariffario
Pubblicato il: 3/7/2024
Nel contenzioso, SAT - Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marco Annoni.
La S.A.T. – Società Autostrada Tirrenica s.p.a. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il suo ricorso avverso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 456 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato disposto che l’aggiornamento tariffario applicabile al 1° gennaio 2016, in via provvisoria, per la Concessionaria autostradale Autostrada Tirrenica S.p.a. risulta sospeso in attesa dell’approvazione dell’aggiornamento del PEF.
La società appellante gestisce il tronco autostradale A12 Livorno – Civitavecchia e come ogni anni aveva richiesto l’adeguamento tariffario che le era sempre stato riconosciuto senza subordinarlo alla previa approvazione del piano economico finanziario.
La sentenza impugnata ha ritenuto fondate tutte le censure volte a far valere l’illegittimità del decreto impugnato e ne ha disposto conseguentemente l’annullamento. Ha altresì dichiarato l’obbligo dei Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario, respingendo tuttavia la domanda di accertamento del diritto di S.A.T. a percepire l’incremento tariffario richiesto, nonché la richiesta risarcitoria, sul presupposto per cui l’attività demandata all’Amministrazione di valutare la correttezza dei valori riportati nella formula convenzionale non ha carattere vincolato e presuppone l’esercizio di una specifica attività istruttoria, riguardante tra l’altro la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli investimenti effettuati.
L’appello è affidato ad un unico motivo che contesta la natura discrezionale dell’attività demandata all’amministrazione di valutare la correttezza dei valori riportati nella formula convenzionale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze Emilia non si sono costituiti in giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla sulle spese.