Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS si pronuncia sul ricorso di Ascensia per la fornitura di lancette pungidito e sistemi di diagnostica glicemica


Pubblicato il: 3/8/2024

Nella vertenza, Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Francesco De Filippis e Andrea Marega; Intercent - ER è assistita dall'avvocato Alessandro Lolli; Lifescan Italy S.r.l. è difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande; A. Menarini Diagnostics è rappresentata dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone.

Con sentenza n. 454/2023 il T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, ha respinto i ricorsi riuniti n. 156/2023 e n. 189/2023 proposti da Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l. (d’ora in avanti anche solo “Ascensia”) per l’annullamento degli atti relativi all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la diagnostica della glicemia (ambito territoriale e ospedaliero), relativamente ai Lotti 1 e 2.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la stazione appaltante (Intercent – ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici), e le controinteressate Lifescan Italy S.r.l. e A. Menarini Diagnostics S.r.l.

Quest’ultima ha altresì proposto appello incidentale con cui ha gravato il capo di sentenza che ha escluso che il software Diasend della Menarini possa qualificarsi come “cartella clinica elettronica”, ed ha riproposto - ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. – l’eccezione di inammissibilità del ricorso (cumulativo) di primo grado assorbita dalla sentenza impugnata.

Analoga eccezione è stata riproposta in memoria anche da Intercert e da Lifescan. Alla camera di consiglio del 16 novembre 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, su istanza del difensore dell’appellante principale il ricorso è stato rinviato al merito all’udienza dell’8 febbraio 2024; a tale udienza l’appello principale e quello incidentale sono stati trattenuti in decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro novemila/00 oltre accessori come per legge, in ragione di euro tremila/00 oltre accessori per ciascuna parte.