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Il CdS si pronuncia sul ricorso di FERT contro ISI e ISMEA


Pubblicato il: 3/8/2024

Nella vertenza, F.E.R.T. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianluca Capogrossi, Benedetta Lubrano e Filippo Lubrano; ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare è difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini.

La Società Agricola F.E.R.T. s.r.l. propone appello contro l’ ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e ISI – Investimenti per Lo Sviluppo s.r.l. Unipersonale E nei confronti dei signori Marco Sarcoli, Luca Mencacci, Antioca Chieri, Antonio Carta, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 734/2017.

La predetta senrenza ha riunito due ricorsi dell’odierna appellante, di cui uno dichiarato improcedibile e uno respinto, proposti dalla medesima impresa avverso i provvedimenti di ISMEA con i quali non sono stati riconosciuti i benefici previsti per l’acquisto di quattro aziende agricole finitime.

La difesa dei ricorrenti riferisce che, con atto 15 maggio 2023, ha rinunciato al mandato difensivo, che di tale rinuncia è stata data comunicazione alla Società F.E.R.T. s.r.l. e che tuttavia ha presentato memoria difensiva in quanto secondo l’ordinamento professionale degli Avvocati, in caso di rinuncia al mandato difensivo, l’avvocato ha il dovere deontologico di continuare la propria assistenza professionale nei confronti del cliente, fino a quanto questo non abbia proceduto alla nomina di un nuovo difensore.

ISMEA si è costituta in giudizio e con propria memoria ha sollevato tre eccezioni di inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado: 1) in quanto proposto in forma cumulativa, impugnando più provvedimenti aventi un diverso oggetto; 2) per assoluto difetto di interesse, in quanto, essendo scaduto in data 31 dicembre 2009 il termine previsto in sede comunitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici, la Società Agricola F.E.R.T. non avrebbe potuto, comunque, ottenere quanto richiesto; 3) poiché il Giudice amministrativo non potrebbe comunque potuto pronunciarsi in ordine al quarto progetto, che non ha formato oggetto di valutazione da parte di ISMEA.

F.E.R.T. s.r.l. deduce plurime censure (che poi ulteriormente argomenta con memoria di replica presentata tardivamente sulla base dell’adesione di controparte), premessa l’assoluta irrilevanza della mancata impugnazione, contestata da ISMEA, della sentenza relativa al ricorso dinanzi al TAR per la Toscana n. 1823/2011 (in quanto riferita a atti precedenti, superati dai nuovi atti adottati all’esito di una rinnovata valutazione della vicenda, la fondatezza delle plurime censure dedotte.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad oneri di legge.