Accolto il ricorso di Roadhouse Grill per l'avvio di attività in Roma
Pubblicato il: 3/8/2024
Nel contenzioso, Roadhouse Grill Roma S.r.l. è affiancato dagli avvocati Leonardo Lavitola e Alberto Ghelfi Zoboli; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Umberto Garofoli.
L’attuale appellante, Roadhouse Grill Roma S.r.l. (d’ora in poi “Roadhouse”), premetteva di esercitare l’attività di ristorazione in un immobile sito all’interno di un impianto sportivo, oggetto di un intervento di potenziamento e miglioria nell’ambito del “Grande Evento Campionato del Mondo di Nuoto”, di proprietà dell’Amministrazione comunale, in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con la A.D. Polisportiva Città Futura (d’ora in poi “Polisportiva”), concessionaria dell’impianto sportivo e in conformità ad una regolare SCIA di subingresso nell’attività di somministrazione (prot. n. CM/2016/733 del 7 gennaio 2016).
L’appellante esponeva che, con nota prot. 24124 del marzo 2022, il competente ufficio di Roma Capitale le aveva comunicato l’avvio del procedimento per dichiarare il divieto di prosecuzione dell’attività e, in particolare, la decadenza della SCIA di subingresso.
Con la comunicazione di avvio del procedimento l’appellante era venuta a conoscenza della determinazione dirigenziale n. 1835/2021, mediante la quale Roma Capitale aveva contestato alla Polisportiva Città Futura, concessionaria del bene, l’avvenuta realizzazione di una serie di opere ritenute abusive, ingiungendone la rimozione. Il provvedimento di rimozione riguardava, tra l’altro, proprio il locale nel quale l’appellante esercitava l’attività di ristorazione.
Il TAR del Lazio, con la sentenza della Sezione II bis n. 13207/2023, oggetto del presente giudizio di appello, dichiarava il ricorso inammissibile “per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di impugnazione e lo respinge nel resto. Per l’effetto, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e lo respinge nel merito.