Rigettato il ricorso di FEC S.p.A. contro il Comune di Milano
Pubblicato il: 3/9/2024
Nel contenzioso, FEC S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli.
Con provvedimento del 15 ottobre 2014 il Comune di Milano ha disposto che l’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) fosse consentita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il sig. Michele Bragantini, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Fec s.p.a., società titolare di una sala pubblica da gioco ubicata a Milano, ha impugnato il predetto provvedimento, deducendo: la non riconducibilità delle disposte limitazioni orarie al potere di cui all’art. 50, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato; la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Con sentenza n. 550 del 13 marzo 2019 il T.a.r. per la Lombardia, dopo aver rilevato l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso proposto in proprio dal sig. Michele Bragantini ed estromesso dal giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Milano, ha rigettato il ricorso proposto dalla FEC s.r.l.
Avverso la suddetta sentenza la FEC s.r.l. ha proposto appello, deducendone l’illegittimità nella parte in cui sono state rigettate le doglianze di carenza di istruttoria del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto dell’appello. Resiste in giudizio anche il Ministero dell’interno, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che la regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura rientra nella competenza del Comune; in ogni caso chiede che l’appello sia respinto in quanto infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’interno, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Milano, liquidate, per il presente grado di giudizio, in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Compensa le spese di lite tra appellante e Ministero dell’interno.