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Rigettato il ricorso di Italiana Petroli per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburante


Pubblicato il: 3/9/2024

Nel contenzioso, Italiana Petroli S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alberto Marconi.

Con l’appello in trattazione, la società Italiana Petroli S.p.A., che gestisce un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione, chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, 14 maggio 2018, n. 699, con la quale – dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto dalla odierna appellante avverso il provvedimento del 31 gennaio 2011, con cui l’Anas aveva archiviato il procedimento volto al rinnovo della licenza per il mantenimento degli accessi all’impianto stradale di distribuzione di carburanti – ha accolto in parte il ricorso per motivi aggiunti e ha annullato il provvedimento ANAS del 18 aprile 2018 «nella parte in cui ha disposto l’immediata chiusura dell’impianto anziché l’adeguamento dei relativi accessi».

Nel resto, il T.a.r. ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, nella considerazione che la prescrizione contenuta nelle impugnate determinazioni deriva dalla classificazione della strada secondo le sue caratteristiche oggettive (strada a 4 corsie con spartitraffico invalicabile tra le due careggiate, che – ai sensi dell’art. 2 del codice della strada - ne determina la sussunzione sub specie “B”).

La società Italiana Petroli, rimasta in parte soccombente, ha proposto appello sulla scorta di plurime censure, in particolare insistendo, in critica alla sentenza appellata, sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sulle caratteristiche della strada che non richiederebbe, per autorizzare gli accessi, corsie di accelerazione e decelerazione (come invece prescritto nella decisione dell’Anas).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante Italiana Petroli S.p.a. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Anas S.p.a., che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

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