Inammissibile il ricorso di Lies per l'apertura di una media struttura di vendita GDO
Pubblicato il: 3/9/2024
Nel contenzioso, Lies S.r.l. è affiancata dall'avvocato Pierluigi Piselli; il Comune di Brindisi è difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa.
Nel presente giudizio viene appellata la sentenza del TAR Puglia, Lecce, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso, proposto dalla Lies s.r.l., contro il provvedimento di revoca, adottato dal Comune di Brindisi, della precedente autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita presso la zona industriale di Brindisi, destinata all’esercizio di un supermercato.
L’autorizzazione era stata rilasciata, in data 15 maggio 2015, ai sensi dell’art. 17 della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015 (recante il c.d. codice del commercio regionale). Successivamente, la società così autorizzata aveva ottenuto, questa volta dallo Sportello Unico delle attività produttive (dello stesso Comune), il provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per la realizzazione edilizia della struttura che avrebbe dovuto ospitare il supermercato. I relativi lavori si sono protratti a lungo, finché, in data 26 agosto 2019, il Comune le ha notificato provvedimento di revoca dell’autorizzazione (oggetto della presente controversia), motivando con riguardo a quanto prevede l’art. 17, comma 14, della legge regionale n. 24 del 2015 (a norma del quale l’autorizzazione per l’apertura deve essere “attivata” entro un anno dal rilascio, “salvo proroga in caso di comprovata necessità”).
Con la sentenza appellata, il primo giudice ha respinto il ricorso introduttivo, giudicandolo non fondato, e ha dichiarato irricevibili e inammissibili i motivi aggiunti, che, in corso di causa, erano stati presentati da Lies, a seguito di un accesso agli atti, e con i quali era stata impugnata la stessa autorizzazione n. 3559 del 15 maggio 2015.
Nella sostanza, il TAR ha respinto la tesi di fondo che sorreggeva l’impugnazione di Lies, secondo la quale l’autorizzazione per l’apertura dell’esercizio, n. 3559 del 2015, doveva ritenersi “confluita” nel successivo PAU, seguendone le sorti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Dichiara inammissibile l’appello. Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.