Rigettato il ricorso di HBG Entertainment S.r.l. contro il Comune di Milano
Pubblicato il: 3/11/2024
Nella vertenza, HBG Entertainment S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Pascazi; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano.
La società HBG Entertainment s.r.l., concessionaria del gioco del bingo e titolare di una sala ubicata in Milano, con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha impugnato l’ordinanza del 15 ottobre 2014 (recante «Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, istallati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931») e – con motivi aggiunti - la successiva ordinanza del 23 ottobre 2014, P.G.645897/2014 (recante «Modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 63/2014del 15.10.2014, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110,comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS»), con le quali il Comune di Milano ha disciplinato gli orari di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro.
A sostegno della domanda di annullamento, la società deduceva, in particolare, la violazione dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), norma inconferente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi degli orari di apertura degli esercizi in questione.
Dette limitazioni, inoltre, sarebbero inidonee a perseguire la finalità di riduzione dell’accesso agli apparecchi da gioco. Con il secondo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente lamentava la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, nonché la mancata consultazione degli operatori del settore in sede procedimentale.
Con sentenza 8 marzo 2019, n. 495, il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Milano.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante HBG Entertainment S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Milano delle spese giudiziali del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

