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Respinto il ricorso di Autoguidovie S.p.A. per l'affidamento del servizio di trasporto urbano ed extraurbano nella Città Metropolitana di Genova


Pubblicato il: 3/11/2024

Nella vertenza, Autoguidovie S.p.A. è affiancata dagli avvocati Laura Pelizzo, Maurizio Zoppolato e Fabio Cintioli; Città Metropolitana di Genova è assistita dagli avvocati Valentina Manzone e Carlo Scaglia; Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. è difesa dagli avvocati Mauro Ferrando, Riccardo Maoli e Mario Sanino.

La Città Metropolitana di Genova, dopo aver revocato le procedure competitive su due diversi lotti per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale (cd. “t.p.l.”) urbano ed extraurbano, optava, per quanto di rilievo, in favore di affidamento in house del servizio extraurbano (oltreché per quello urbano, con provvedimenti confermati, da ultimo, giusta sentenza n. 4310 del 2020 di questo Consiglio di Stato), che sarebbe dovuto avvenire in favore di società riveniente dalla fusione fra ATP Esercizio s.r.l. (società mista pubblico-privata precedente gestore del servizio) e Azienda Mobilità e Trasporti - Amt s.p.a. (società pubblica partecipata da vari enti locali rientranti nella Città Metropolitana, nonché socio di maggioranza di ATP Esercizio).

Nonostante tale fusione non si sia realizzata per mancata approvazione dell’operazione dall’assemblea di ATP Esercizio, il 28 ottobre 2019 la Città Metropolitana pubblicava avviso di pre-informazione di affidamento in house, previsto in favore di Amt.

Proponeva ricorso la Autoguidovie s.p.a., società operante nel settore del t.p.l. e socia al 48,46% di ATP Esercizio, deducendo, in sintesi: la mancanza di una valutazione comparativa delle varie possibili modalità di gestione, prescritta ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, nonché la mancanza di un “piano economico simulato”; l’assenza in capo ad Amt del requisito del cd. “controllo analogo” ai fini dell’affidamento del servizio, essendo la società partecipata per oltre il 94% dal Comune di Genova, privo della qualità di stazione appaltante in relazione al servizio interessato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.