Rigettato il ricorso di Oma Service per la fornitura di dieci autobus usati nella procedura indetta da AMTAB
Pubblicato il: 3/11/2024
Nel contenzioso, Oma Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; AMTAB - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Mariani.
Con bando pubblicato in data 5 settembre 2014, la società AMTAB S.p.a. indiceva una procedura aperta per la fornitura di dieci autobus usati, mediante leasing della durata di 36 mesi, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 3 del disciplinare di gara prevedeva la possibilità di eseguire la prestazione richiesta attraverso due diverse formule negoziali: la stipula di un contratto di leasing tra aggiudicatario, in qualità di locatore finanziario, e stazione appaltante, in qualità di conduttore finanziario, ove l’impresa fornitrice disponesse dell’autorizzazione alla concessione di finanziamenti a mezzo leasing; la stipula di due distinti contratti: un contratto di fornitura tra l’impresa fornitrice e la società finanziaria e un contratto di leasing tra quest’ultima e l’AMTAB.
La OMA Service s.r.l. ha partecipato alla procedura di gara, proponendo la seconda formula contrattuale sopra descritta.
Con delibera del 23 ottobre 2014, AMTAB ha deliberato l’aggiudicazione definitiva in favore della OMA Service, unica partecipante. Successivamente, peraltro, con nota del 2 dicembre 2014, la stazione appaltante comunicava alla società la revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione in quanto «l’Unicredit non ha dato seguito alla richiesta di leasing per l’acquisto di autobus usati ritenendo la richiesta non accoglibile avendo i mezzi superato il loro periodo di ammortamento».
Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, la OMA Service agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante OMA Service al pagamento delle spese giudiziali del presente grado, in favore di AMTAB S.p.a., che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

