Rigettato il ricorso di Snaitech per l'esercizio dell'attività di gioco lecito nel Comune di Pavia
Pubblicato il: 3/11/2024
Nel contenzioso, Snaitech S.p.A. è affiancata dall'avvocato Matilde Tariciotti; il Comune di Pavia è assistito dall'avvocato Rocco Massaro e Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino.
Con l’appello in trattazione, la Snaitech S.p.a. (concessionaria per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi), chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 marzo 2019, n. 547, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto dalla società per l’annullamento dell'ordinanza del Comune di Pavia, del 23 ottobre 2014, e del regolamento comunale «per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo» (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 10/2018).
Con la predetta ordinanza, il Comune di Pavia aveva stabilito gli orari di esercizio delle attività autorizzate ai sensi dell’art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e quelli di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del TULPS, collocate in altri esercizi pubblici, in entrambi i casi limitando l’apertura «dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi», nonché determinando la distanza delle attività dai c.d. luoghi sensibili.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che Snaitech non fosse portatrice di un interesse attuale, concreto e differenziato, non avendo la stessa dimostrato di gestire punti gioco nel territorio comunale cui afferiscono gli atti gravati.
Avverso la suddetta sentenza Snaitech ha proposto appello, reiterando in parte i motivi di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione. Compensa tra le parti le spese giudiziali del grado di appello.