Respinto il ricorso di Logarzo Group per l'affidamento dei lavori del Parkway Alento
Pubblicato il: 3/12/2024
Nel contenzioso, Logarzo Group S.r.l. è affiancato dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Francesco Pignatiello e Guglielmo Aldo Giuffrè; il Consorzio di Bonifica Velia è assistito dall'avvocato Guido Lenza; Viro Costruzioni Generali S.r.l. è difeso dall'avvocato Federico Liccardo.
L’ATI Logarzo Group s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 giugno 2023, n. 1563 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la deliberazione presidenziale n. 17 del 9 febbraio 2023 con la quale il Consorzio di bonifica “Velia” ne ha disposto l’esclusione dalla “procedura aperta sopra la soglia comunitaria in modalità telematica per l’aggiudicazione dell’appalto a corpo di lavori denominato Parkway Alento” (finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura ciclopedonale lungo il fiume Alento), dichiarando poi inammissibile il ricorso incidentale escludente della seconda graduata Viro Costruzioni Generali s.r.l. (a sua volta, esclusa in data 30 maggio 2023).
L’ATI Logarzo, pur essendo risultata prima in graduatoria (avendo presentato la migliore offerta tecnica e con un ribasso pienamente sostenibile), è stata, successivamente alla proposta di aggiudicazione, esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione del fatto di avere indicato un importo, non giustificato, per gli oneri aziendali per la sicurezza di euro 2.500,00, inferiore a quello degli altri concorrenti; in sede di giustificazione dell’anomalia ha rappresentato di essere incorsa in un mero e manifesto errore materiale nella compilazione dell’offerta economica, consistente nell’errata trascrizione dell’importo stimato per tali oneri (euro 33.000,00), specificando che il maggiore importo era stato considerato nella predisposizione dell’offerta, essendo incluso nelle “spese generali” (pari ad euro 410.409,50) e coperto dall’utile di impresa (di euro 276.319,66).
Con il ricorso in primo grado l’ATI Logarzo ha impugnato la propria esclusione dalla procedura deducendo di avere formulato la migliore offerta e di avere conseguito il punteggio massimo per gli elementi qualitativi; allega altresì di avere dimostrato, nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, l’erronea trascrizione degli oneri di sicurezza in sede di offerta, e comunque la congruità dell’offerta stessa, tenendo conto del previsto utile d’impresa (pari al 5,03 per cento) e delle spese generali (stimate nella misura dell’8,07 per cento) e comunque dell’incidenza degli oneri di sicurezza nella assolutamente limitata misura dell’0,57 per cento del valore dell’appalto.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, ritenendo imprescindibile il rispetto del principio della immodificabilità degli oneri di sicurezza aziendale (o interni) che l’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone di indicare in sede di offerta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.