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Il CdS si pronuncia sul contenzioso per l'affidamento del servizio CUP nelle ASL Abruzzesi


Pubblicato il: 3/12/2024

Nella vertenza, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori è affiancato dagli avvocati Matteo Valente, Antonietta Favale, Marco Orlando e Andrea Ruffini; AREACOM è assistita dall'avvocato Alessandro Dioguardi; il Consorzio Nazionale Servizi - CNS è difeso dall'avvocato Giuseppe Romano.

Con determina n. 175 dell’8 agosto 2022, l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC, ora Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AREACOM, Centrale Unica di Committenza regionale e Soggetto Aggregatore, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta in lotto unico della durata di sessanta mesi per l’acquisizione del servizio CUP in modalità front office e telefonica occorrente alle Aziende Sanitarie Locali abruzzesi, per un valore complessivo di € 78.895.830,00, IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione n. 309 del 14 novembre 2022, è stata nominata la commissione giudicatrice la quale, con successiva determinazione n. 37 in data 8 marzo 2023, ha aggiudicato l’appalto, cui hanno partecipato cinque concorrenti, al CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa.

Con il ricorso in appello, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori ha impugnato i provvedimenti contenenti gli esiti della gara dinanzi al Tar Abruzzo - L’Aquila, lamentando illegittimità che hanno riguardato la nomina dei membri della commissione e incongruenze che affliggono le fasi di valutazione dei progetti tecnici ed ha poi proposto, all’esito dell’accesso alla documentazione di gara, un primo ed un secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui ha dedotto censure volte ad ottenere l’esclusione dell’impresa giunta prima e per l’effetto l’annullamento dell’aggiudicazione.

Con sentenza 7 agosto 2023, n. 420, il Tribunale territoriale ha rigettato il ricorso introduttivo, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all’istanza formulata ai sensi dell’articolo 116, comma 2, c.p.a., respinto i due ricorsi per motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, liquidando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

L’appellante ha impugnato la citata decisione, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, affidando il proprio gravame a sei motivi di censura.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 9501/2023), come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’appello principale e improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del controinteressato e dell’Amministrazione, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori, per ciascuna parte appellata costituita.